AI ACT Unione Europea 1689/2024 – Regolamento sull’Intelligenza Artificiale – Applicazione dei primi obblighi per gli operatori

Dal 2 febbraio 2025 trovano applicazione le prime disposizioni del regolamento UE 1689/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 chestabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (AI Act o regolamento sull’intelligenza artificiale).

Tale Regolamento è di interesse in quanto prevede una responsabilità degli attori lungo tutta la catena del valore dell’intelligenza artificiale.

Si applica, infatti, sia ai fornitori (chi sviluppa o fa sviluppare a proprio marchio sistemi o modelli di intelligenza artificiale), che agli importatori, ai distributori e agli utilizzatori (nell’ambito dell’attività lavorativa) di sistemi di intelligenza artificiale,quindi anche a soggetti che operano fuori dal settore tecnologico ma utilizzano, nella propria attività lavorativa, le tecnologie di intelligenza artificiale.

Pratiche di IA vietate

Le pratiche di intelligenza artificiale riportate all’art. 5 del Regolamento UE 1689/2024 sono vietate dal 2 febbraio 2025. Tra queste, quelle di possibile maggior interesse per gli operatori del terziario di mercato sono:

  • L’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di un sistema di IA che utilizza tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli che distorcono il comportamento degli individui, pregiudicando in modo considerevole la loro capacità di prendere una decisione informata, inducendole a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso, in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare un danno significativo.
  • L’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di un sistema di IA che sfrutta le vulnerabilità dovute all’età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica delle persone, per distorcerne il comportamento in modo dannoso;
  •  L’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di un sistema di IA per la valutazione o la classificazione delle persone sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità (social scoring) che comporti un trattamento pregiudizievole o sfavorevole in contesti sociali non collegati a quelli in cui i dati sono stati originariamente generati e/o che sia ingiustificato o sproporzionato.
  • L’immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l’uso di sistemi di IA che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante estrapolazione (scraping) non mirata di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso.
  • ‘immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l’uso di sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona nell’ambito del luogo di lavoro ove non per motivi medici o di sicurezza.
  • L’uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto a meno che tale uso sia strettamente necessario, tra le altre, alla prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l’incolumità fisica delle persone. In tal caso vanno comunque rispettati gli ulteriori vincoli di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 5 del Regolamento 1689/2024.

Alfabetizzazione in materia di IA

Sempre dalla data del 2 febbraio, come disposto dall’art. 4 del Regolamento UE 1689/2024, i fornitori e gli utilizzatori (nell’ambito dell’attività lavorativa) di sistemi di IA devono adottare misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione,

nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.